martedì 13 ottobre 2009

Certificazione dei Corrispettivi



CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI:
SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE
- Versione Bozza -
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Con l'entrata in vigore dal 01/01/1993 dell'art. 12, c 1, della legge 30/12/1991 n. 413, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati con la emissione della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, fatto salvo gli esoneri specifici disposti dal c 2 della legge 413/1991, dal D.M. 21/12/19921, dall'art. 2 del D.P.R. 21/12/1996 n. 696 e dall'art. 15 del D.Lgs. 460/19972.



SOGGETTI INTERESSATI
I contribuenti non obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta preventivamente dal cliente, sono quelli indicati nell’art. 22 del DPR 633/72 che si riporta:
Testo: in vigore dal 05/02/2000
art. 22
Commercio al minuto ed attivita' assimilate



L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

  1. per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico3, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;


  2. per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;


  3. per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito;


  4. per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;


  5. per le prestazioni di custodiaart. 15 del D.Lgs. 460/1997 e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;



  6. per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.



La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.


LIBERA SCELTA TRA SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE
Il D.M. del 21 dicembre 19924 ha stabilito la libera alternativa tra emissione dello scontrino fiscale e ricevuta fiscale, prevedendo inizialmente come regola di base per le cessioni di beni l’applicazione dello scontrino, e per le prestazioni di servizi l’emissione della ricevuta fiscale. La disciplina delle opzioni è stata successivamente liberalizzata dall’articolo 1, c 1, del DPR 696/1996 semplificando la scelta del contribuente sulle modalità degli obblighi di certificazione dei corrispettivi previa osservanza delle relative discipline.
Per effetto dell’art. 3 del D.M. 21/12/19925 è comunque esclusa la facolta' di opzione e rimane quindi l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale con l'osservanza della relativa disciplina per le seguenti operazioni:
1) prestazioni di servizio rese nell'esercizio di imprese a domicilio o nell'abitazione dei clienti;
2) prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo di emissione della fattura.


LA DISCIPLINA DELLA RICEVUTA FISCALE
L’articolo 8 della legge n. 249, del 10 maggio 1976, ha previsto l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale per alcune categorie di contribuenti.
La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare ( uno rilasciato al cliente) utilizzando i modelli conformi a quello approvato con D.M. 30/03/1992 e deve contenere oltre alla numerazione progressiva attribuita per anno solare dalla tipografia6, i seguenti dati :

  • data;


  • domicilio fiscale7;


  • ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome;


  • numero di partita IVA dell’esercente, ubicazione dell’esercizio e indicazione del luogo dove sono conservati i documenti contabili;


  • natura qualità e quantità dei beni o servizi prestati;


  • corrispettivi dovuti comprensivi di IVA.



Stampati fiscali:
Gli stampati possono essere acquistati da tipografie o rivenditori autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e corredata da documenti identificativi del soggetto utilizzatore.
Non è più obbligatorio per l’utilizzatore la tenuta di una registro di carico degli stampati (art. 6 co. 2 lett. A) DPR 404/2001.
E’ obbligatoria per i rivenditori e le tipografie la trasmissione telematica annuale delle forniture effettuate nonché, fino al momento della comunicazione annuale, l’annotazione in apposito registro dei dati delle forniture effettuate. (art. 3 co. 1 DPR 404/2001 come modificato dall’art. 4 DPR 126/2003).


Momento del rilascio:
La ricevuta fiscale va emessa di regola al momento di ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte; il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale.
L’emissione della ricevuta segue la disciplina contenuta nel DPR 633/1972 prevista per la fattura.


LA DISCIPLINA DELLO SCONTRINO FISCALE
La legge n. 18, del 26 gennaio 1983, ha introdotto l’obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale.


Lo scontrino fiscale deve contenere:

  • ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome;


  • numero di partita IVA dell’esercente e ubicazione dell’esercizio;


  • dati contabili (corrispettivi, sub-totali, sconti totale dovuto, ecc.)


  • data, ora di emissione, numero progressivo, logotipo fiscale e numero di matricola del registratore.

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (c.d. ambulanti) possono emettere lo scontrino fiscale manuale o prestampato, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche e le operazioni annuali non siano più di 5.0008.
Lo scontrino fiscale manuale o prestampato deve essere emesso in duplice esemplare (conforme all’allegato B del D.M. 30.03.1992) di cui uno va consegnato al cliente e deve contenere la numerazione progressiva prestampata.
Momento del rilascio:
lo scontrino va rilasciato al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

  • per le cessioni dei beni:


    1. consegna o spedizione beni;


    2. pagamento totale


    3. pagamento parziale del corrispettivo;


  • per le prestazioni di servizi:


  1. ultimazione della prestazione;


  2. pagamento del corrispettivo.

Nel caso di prestazioni di servizi concluse senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato uno scontrino con la dicitura senza pagamento di corrispettivo; al momento del pagamento deve essere rilasciato il relativo scontrino.
Correzione di errori:
Se lo scontrino non è ancora stato rilasciato, è sufficiente fare l’annotazione dell’errore sullo scontrino e tenerlo allegato allo scontrino di chiusura giornaliero.
Se lo scontrino è stato rilascio, non è possibile annullarlo.


Mancato funzionamento del registratore di cassa:
E previsto l’utilizzo di apposito registro (si ricorda che per tali registri non è più prevista la
vidimazione) in cui andranno annotati i singoli corrispettivi.
Il registro non è obbligatorio se è possibile emettere ricevute fiscali.

Annotazione dei corrispettivi

L’annotazione del corrispettivo giornaliero entro il giorno non festivo successivo (art. 24 co. 1 dpr
633/72) è stata implicitamente abrogata dal comma 4 dell’art. 6 del dpr 695/96.


Le operazione per cui è rilasciato lo scontrino possono essere annotate nel registro corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.


A norma dell’art. 15 del dpr 435/2001, non è più obbligatoria l’allegazione dello scontrino di chiusura
giornaliero.


Visto che il comma 4 dell’art. 6 del dpr 695/96 non prevede che i corrispettivi registrati entro il 15 del
mese successivo partecipino alla liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, ne consegue
che il relativo ammontare andrebbe conteggiato nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (così in Reggi – IVA 2003 pag. 403 – ed. Il Sole 24 ore).


Si tenga presente che nella norma di legge è prevista la possibilità di un’unica registrazione dei corrispettivi mensili,solo per le operazioni documentate da scontrino e non per quelle documentate da ricevuta.


Reso di prodotti

La nota di variazione per i soggetti che emettono fattura non è possibile con lo scontrino. La prassi è quella di farsi consegnare dal cliente lo scontrino originariamente emesso e di consegnare al cliente un buono sconto (CM 26/54572 – 1990).

In alternativa, la scelta di sostituire il prodotto non soddisfacente con altri prodotti dovrà avere la seguente procedura (RM 154/E – 2001):


  1. emissione di un “buono merce” che all’atto del ritiro dei nuovi prodotti andrà detratto dal totale dello scontrino;




  1. conservazione dello scontrino originariamente emesso;




  2. verifica, in caso di più aliquote, che l’operazione non incida sulla determinazione del tributo.




SCONTRINO E RICEVUTA “PARLANTE”


L’articolo 3, c 1 e 3, del DPR 696/1996, ha introdotto la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale c.d. “parlante”, integrati con l’indicazione della natura, qualità e quantità dell’operazione e del codice fiscale del cliente.
La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale integrati sono consentiti per documentare le spese sostenute ai fini delle imposte dirette.
La richiesta della fattura è obbligatoria per il cliente che abbia necessità di detrarre l’IVA sull’acquisto effettuato. Lo scontrino fiscale, anche se parlante non è utilizzabile per tale scopo.
Sono illegittime eventuali integrazioni manuali o timbri da chiunque effettuate.


NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 696/1996


L’articolo 2, c 1, lettera d), del DPR 696/1996 ha stabilito che non è necessaria l’emissione dello scontrino fiscale (o della ricevuta fiscale) in presenza di documenti di trasporto o di consegna, idoneo a consentire la fatturazione differita, purché integrati con l’ammontare dei corrispettivi.
Nel caso di cessione di beni con emissione di DDT, per le quali il cedente si avvale della fatturazione differita, l’importo (della vendita) deve essere sottratto dai corrispettivi della giornata e dallo scontrino di chiusura giornaliera.

L’articolo 3, c 2, del DPR 696/1996 ha stabilito che dal 21/02/1997 non è più obbligatoria l'emissione di scontrino o di ricevuta fiscale se viene emessa fattura immediata.

L’articolo 3, c 3, del DPR 696/1996 prevede che lo scontrino fiscale integrato (o ricevuta fiscale integrata) costituiscono documenti idonei per la fatturazione differita.
A tale scopo la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale devono contenere:

  • numero e data del DDT,


  • matricola del registratore di cassa (per lo scontrino parlante).

Nel caso di esercizio congiunto di commercio al dettaglio e all’ingrosso nello stesso punto vendita, lo scontrino va emesso per le sole vendite al dettaglio. Per le vendite all’ingrosso va emessa la fattura. Per i beni ceduti in prova o visione è obbligatoria l’emissione del
documento di trasporto anche nei confronti dei privati. Lo scontrino va emesso solo al momento dell’eventuale cessione.
Per le vendite a privati con consegna di beni a domicilio lo scontrino deve accompagnare il trasporto della merce a domicilio.
Per i beni, il cui commercio sia oggetto dell’attività dell’impresa, ceduti in omaggio, deve essere emesso lo scontrino.
Tale obbligo non sussiste per le cessioni in omaggio di altri beni di costo unitario non superiore a € 25,82 e di quelle con IVA non detratta all’acquisto, in quanto dette cessioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Note:
Il presente documento, liberamente riproducibile, pur essendo redatto con la maggior cura possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità.



Riferimenti normativi:


  1. Art. 8, L. 249/1976 - misure urgenti in materia tributaria - istituzione della ricevuta fiscale;




  2. L. 18/1983 - Obbligo di rilascio dello scontrino;




  3. Art. 12, c 1, della legge 30/12/1991 n. 413 – modifiche alla disciplina riguardante il rilascio della ricevuta fiscale;




  4. D.M. 30/03/1992 - Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale;




  5. D.M. 21/12/1992 - Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale;




  6. D.M. 21/12/1992 - Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa;



  7. D.P.R. 21/12/1996 n. 696 – Regolamento recante norme per la  semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;




  1. Art. 15 del D.Lgs. 460/1997 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS;




  2. Art. 1,co. 429-432 L. 311/2004 – grande distribuzione - trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;




  3. Art. 37, co. 35-37ter D.L. 223/2006 – estensione della trasmissione telematica ai commercianti al minuto;




  4. Art. 1, co. 327 L. 296/2006 – modifiche all'art. 37, co. 35-37ter D.L. 223/2006;




  5. Art. 1, co. 271 e 363 L. 244/2007 - modifiche all'art. 37, co. 35-37ter D.L. 223/2006;




  6. Art. 16 D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 -Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese – abolizione della trasmissione telematica per i commercianti al minuto;


1Si riferisce al D.M. 21/12/1992 avente per titolo: Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti.
2 Esonero per le ONLUS
3Si considera tale il locale in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore stabilite dalle autorità competenti (RM 119/E – 1996).
4Si riferisce al D.M. 21/12/1992 avente per titolo: Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa.
5Si ritiene che il DPR 696/1996 abbia abrogato solo l'art. 5 del D.M. 21/12/1992 (“apposita opzione” ) e non l'intera norma. In ogni caso l'eventuale inadempienza del contribuente, nella modalità di scelta del documento da emettere, non dovrebbe produrre effetti sanzionatori trattandosi di un errore formale. Tuttavia nei casi in cui il contribuente fornisce contemporaneamente beni e servizi dovrà specificare separatamente le due voci a prescindere dal tipo di documento emesso.
6Nel documento devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla stampa da parte della tipografia
7 La CM 15/1993 considera non pregiudizievole all'azione accertatrice l'omissione del domicilio fiscale.
8 Alcuni colleghi indicano 4.000 senza citare la norma. Non avendo trovato modifiche all'art. 2 del D.M. 21/12/1992 ho indicato il valore in esso indicato.